DIVIETO COMBUSTIONE RIFIUTI

Si informa la cittadinanza che la combustione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato è un reato penalmente sanzionato (art. 256 del D.Lgs 152/06)  e che con la legge n. 6 del 6/02/2014 è stato introdotto il delitto di "combustione illecita di rifiuti" art. 256-bis del D.Lgs 152/06.

Chi brucia rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso si brucino rifiuti pericolosi, la pena per il trasgressore va da 3 a 6 anni.  La pena è aumentata di un terzo se il reato è commesso nell'esercizio di attività d'impresa.

La combustione di rifiuti urbani vegetali provenienti da aree verdi come giardini, parchi o cimiteri è sanzionato amministrativamente (art. 255 del D.Lgs 152/06), mentre la combustione di rifiuti provenienti da attività agricola è sanzionato penalmente (art. 184, comma 2 lett. a del D.Lgs 152/06).

La Regione Veneto ha vietato espressamente la bruciatura di stoppie, paglie e della vegetazione presente al termine del ciclo produttivo di prati naturali o seminati; da tale divieto sono esclusi i residui dell’attività agricola destinati alla produzione di energia come biomassa.