SEZIONE IN ALLESTIMENTO
La presente sezione accoglierà progressivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni di cui è prevista la pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha riordinato la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 35, della Legge c.d. “anticorruzione” n° 190/2012. Le informazioni sono organizzate in sotto-sezioni, in conformità allo schema contenuto nella tabella allegata al decreto citato. Fino al completamento del riordino le informazioni restano consultabili anche nella sezione “Trasparenza Valutazione e Merito” [1] e nelle altre sezioni di questo sito.
Sezione contenente il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, come indicato all'art. 10, c. 8, lett a) del d.lgs. 33/2013
"8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;"
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Sezione relativa agli atti generali, come indicato all'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati."
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Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all'art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. "
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14 del d.lgs. 33/2013.
Art 13 - "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; "
Art 14 - "1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio. "
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Anno 2009: € 866,71
Anno 2010: € 1.772,44
Anno 2011: € 1.770,91
Anno 2012: € 1.763,31
Anno 2013: € 1.760,25
Anno 2009: € 866,71
Anno 2010: € 1.772,44
Anno 2011: € 1.770,91
Anno 2012: € 1.763,31
Anno 2013: € 1.760,25
Anno 2009: € 464,90
Anno 2010: € 885,52
Anno 2011: € 885,52
Anno 2012: € 876,61
Anno 2013: € 880,48
Anno 2009: €5898,75
Anno 2010: € 11.782,23
Anno 2011: € 11.782,23
Anno 2012: € 5.855,34
Anno 2013: € 5.921,84
Anno 2009: € 591,12
Anno 2010: € 1.181,66
Anno 2011: € 1.180, 63
Anno 2012: € 1.175,57
Anno 2013: € 1.173,54
Non risultano amministratori e consiglieri titolari di incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
L'Assessore Bruscagin Patrizia faceva parte del consiglio di Amministrazione della Cooperativa sociale C.O.M.I. (di cui è stato approvato lo scioglimento nel 2013), senza percepire emolumenti.
Il Sindaco Casotto Franco rappresenta l'Amministrazione di Arre nelle Assemblee dei seguenti Enti: AATO Bacchiglione, Centro Veneto Servizi, Consorzio Bacino Padova Sud, senza percepire alcun emolumento
Non sono stati erogati compensi ai Consiglieri
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Non sono stati compiuti viaggi di servizio e missioni che abbiano comportato impegni di spesa per il Comune di Arre
Sezione relativa alle sanzioni per mancata comunicazione dei dati, come indicato all'art. 47 del d.lgs. 33/2013
"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689."
Sezione relativa all'articolazione degli uffici, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. b) e c) del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
...
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;"
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Sezione relativa a telefono e posta elettronica, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
"d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali."
Responsabile dott. Sturaro Alberto
tel. 049 - 538.90.08
fax 049 - 538.90.88
posta elettronica: segreteria@comune.arre.pd.it [25]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Affari generali e Segreteria
Protocollo
Urp
Personale (regime giuridico)
Servizi demografici (anagrafe, elettorale, leva, sto civile)
Statistica
Servizi sociali e cimiteriali
Ornella Capuzzo
tel. 049 - 5389008 int 1
posta elettronica: anagrafe@comune.arre.pd.it [27]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Giannandrea Andreoli Rizzo
tel. 049 - 5389008 int 7
posta elettronica: segreteria@comune.arre.pd.it [27]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Eva Franchin
tel. 049 - 5389008 int.2>1
posta elettronica: servizisociali@comune.arre.pd.it [28]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Responsabile dott. Sturaro Alberto
tel. 049 - 538.90.08
fax 049 - 538.90.88
posta elettronica: finanze@comune.arre.pd.it [29]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Programmazione economico finanziaria
Funzioni di supporto al controllo di gestione
Funzioni di ragioneria
Personale (regime economico)
Gestione dei Tributi
Economato
Contratti
Istruzione
Cultura
Biblioteca
Alessandra Venzo
tel. 049 - 5389008 int.4 >1
posta elettronica: ragioneria@comune.arre.pd.it [30]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Ass. ViceSindaco Bruscagin Carla oppure Volontario Servizio Civile
tel. 049 - 5389008 interno 3
posta elettronica: biblioteca@comune.arre.pd.it [31]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Responsabile: ing. Martina Dalle Rive
tel. 049 - 538.90.08
posta elettronica: tecnico@comune.arre.pd.it [32]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Urbanistica
Edilizia Privata
Lavori Pubblici
Ecologia e Ambiente
Gestione patrimonio
Manutenzioni
Protezione Civile
Catasto
Attività produttive e SUAP
Commercio
Servizio informatico
Sport, Associazionismo e Tempo Libero
Polizia Locale
Messo
tel. 049 - 5389008 int 2-1
posta elettronica: ediliziaprivata@comune.arre.pd.it [33]
posta elettronica certificata: arre.pd@legalmailpa.it [26]
Massimo Berto
Comune di Arre - Via Roma n. 94 - 35020 -
tel. 049 - 538.90.08 - Fax 049 - 538.90.88
posta elettronica: segreteria@comune [34].arre.pd.it
pec: arre.pd@legalmailpa.it [35]
Sezione relativa ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali, come indicato all'art. 28, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo."
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all'art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."
Sezione relativa agli incarichi amministrativi di vertice, come indicato all'art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Art.15 - "1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."
Art. 41 - "2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario."
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Sezione relativa ai dirigenti, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 41, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
"Art.10 - 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 ( La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
Art.15 - 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art.41 - 2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario."
Sezione relativa alle posizioni organizzative, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d) del d.lgs. 33/2013
"8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 (La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
...
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo."
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Sezione relativa alla dotazione organica, come indicato all'art. 16, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."
Sezione relativa al personale non a tempo indeterminato, come indicato all'art. 17, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."
IL COMUNE DI ARRE NON HA PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."
Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all'art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico."
Sezione relativa alla contrattazione collettiva, come indicato all'art. 21, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche."
Sezione relativa alla contrattazione integrativa, come indicato all'art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013
"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini."
Sezione relativa all'Organismo Indipendente di Valutazione, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013
"8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 (La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
...
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;"
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Sezione relativa ai bandi di concorso, come indicato all'art. 19 del d.lgs. 33/2013
"1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate."
Sezione contenente il piano della Performance, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013
" Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 (La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
...
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;"
Sezione contenente il piano della Performance, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013
" Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 (La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.):
...
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;"
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti."
Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti."
Sezione relativa al benessere organizzativo, come indicato all'art. 20, c. 3 del d.lgs. 33/2013
"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo."
Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; ...
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15."
Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
...
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; ...
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15."
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Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
...
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15."
Sezione contenente la rappresentazione grafica indicata all'art. 22, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013
"1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
...
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma."
Sezione contenente i dati aggregati sull'attività amministrativa, come indicato all'art. 24, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati."
Sezione relativa alle tipologie di procedimento, come indicato all'art. 35, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo."
Sezione relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali, come indicato all'art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Sezione relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali, come indicato all'art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell' articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Sezione relativa a dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati, come indicato all'art. 35, c. 3 del d.lgs. 33/2013
"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti."
Sezione relativa ai provvedimenti degli organi di indirizzo politico, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto."
Sezione relativa ai provvedimenti dei dirigenti, come indicato all'art. 23 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto."
Sezione relativa ai controlli sulle imprese, come indicato all'art. 25 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: [48]
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative."
Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Sezione relativa a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, come indicato all'art. 26, c. 1 del d.lgs. 33/2013
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati."
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Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Art. 26 - "2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro."
Art. 27 - "1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione."
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Determinazione area AA.GG. n. 5 del 31/03/2014
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE. AUTORIZZAZIONE, QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO PER IL PERIODO DAL 01/04/2014 AL 30/05/2014.
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Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità."
Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013
"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011."
Sezione relativa al patrimonio immobiliare, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti."
Sezione relativa ai canoni di locazione e affitto, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti."
Sezione relativa ai controlli e rilievi sull'amministrazione, come indicato all'art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici."
Responsabile SUAP: Il Sindaco
Responsabile del Procedimento SUE: Ing. Martina Dalle Rive
Sede: Via Roma 94 - Secondo piano
Telefono 049/5389008
E-mail: ediliziaprivata@comune.arre.pd.it [33]
Orario di ricevimento: Mercoledì: 9.30-12.30
Si informa che a partire dal 01/12/2018 tutte le pratiche edilizie dovranno essere presentate tramite il portale impresainungiorno.it (vedi avviso in allegato)
Modalità per effettuare versamenti alla tesoreria Comunale:
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Agibilità di un fabbricato
Segnalazione certificata di agibilità
A partire dall' 11 dicembre 2016 il certificato di agibilità viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità per l'’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016 SCIA 2 che, all'art. 3, apporta rilevanti modifiche al testo unico dell’edilizia di cui al DPR 380/2001, tra le quali importanti innovazioni in tema di agibilità degli edifici. In particolare viene cancellata la disciplina sul rilascio del certificato di agibilità che viene sostituita dalla Segnalazione certificata di agibilità che sostituisce ogni altra modalità di acquisizione dell’agibilità per gli edifici (domanda di certificato di agibilità/attestato di agibilità L.98/2013).
Prima dell'invio della segnalazione certificata di agibilità per le nuove costruzioni o interventi che richiedono l’attribuzione di un nuovo toponimo (via e/o numero civico), è necessario recarsi presso l' Ufficio Anagrafe per il completamento e l’aggiornamento dei dati obbligatori e necessari da indicare nella segnalazione certificata di agibilità.
Per l'agibilità relativa a interventi edilizi su immobili aventi destinazione residenziale deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa Permesso di Costruire come da stampati pubbicati nel sito istituzionale e relativi allegati.
Pe l'agibilità relativa a interventi edilizi su immobili aventi altre destinazioni: commerciale, direzionale, artigianale, industriale e rurale, l'istanza dovrà essere inoltrata tramite lo sportello Impresainungiorno.gov.it..
PROCEDIMENTO
Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata.
OPERE SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE
•a) nuove costruzioni;
•b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
•c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Ma anche:
•d) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
•e) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
DOVE SI PRESENTA E MODALITA'
La segnalazione (n. 1 copia per il Comune e n. 1 copia da ritirare per ricevuta all'atto della presentazione al protocollo) dovrà essere depositata o inviata mezzo PEC presso l’ufficio protocollo di questo Comune.
La segnalazione dovrà essere presentata al protocollo comunale senza alcuna lettera di accompagnamento.
La segnalazione certificata di agibilita' NON va più in marca da bollo.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di agibilità da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione e l'elenco di quanto presentato a corredo della segnalazione.
USO DEGLI STAMPATI COMUNALI
La pubblicazione nel sito istituzionale degli stampati, dei relativi allegati e dell'elenco dei documenti richiesti, obbliga il tecnico libero professionista incaricato e il richiedente al loro esclusivo utilizzo, come previsto dalla normativa vigente.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La segnalazione certificata deve essere corredata dalla documentazione indicata nello stampato specifico, in particolare:
•a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 art. 24 D.P.. 380/2001;
•b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
•c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
•d) copia documenti relativi all'aggiornamento catastale;
•e) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 a firma delle imprese installatrici (impianto elettrico, idraulico, gas, etc.) che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo, con allegato elenco materiali utilizzati, schema impianto, visura camerale ditta;
•f) attestato di qualificazione energetica ovvero, nei casi previsti, attestato di prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e L. 90/2013;
•g) copia autorizzazione allo scarico rilasciato dal Comune di Arre nel caso di assenza di pubblica fognatura oppure attestazione di avvenuto allaciamento alla pubblica fognatura rilasciato dal CVS;
•h) procura speciale nel caso di invio telematico della segnalazione e firma digitale da parte del tecnico abilitato;
•documentazioni/certificazioni/attestazioni/collaudi ove previsti da norme specifiche/specialistiche di settore cui l’edificio in analisi soggiace.
UTILIZZO DELL'IMMOBILE
L'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE/PROPRIETARIO E DIRETTORE DEI VALORI
Il committente/proprietario e il direttore dei lavori assumono su di sé la responsabilità delle dichiarazioni rese con la segnalazione certificata di agibilità ai sensi del titolo V del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Qualora dal controllo effettuato dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il committente/proprietario e direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento concretizzatosi sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed è soggetto alle Norme Penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ossia:
•chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del Codice Penale (art. 483: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; 495: Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; art. 496: False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e delle leggi speciali in materia;
•l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
• le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000 nonché le dichiarazioni rese per conto e nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo (per ragioni connesse allo stato di salute) sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale.
ISTRUTTORIA E CONTROLLI
Il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni allegate alla segnalazione.
Provvede, inoltre, ad analizzare la documentazione allegata stabilendone la completezza e l’esaustività o meno e, laddove ritenuto necessario provvede alla effettuazione di un sopralluogo in sito per la verifica dello stato dei luoghi interessati dalla certificazione di agibilità, concordando preventivamente con il proprietario/committente ed il Direttore dei Lavori la data e l’orario del sopralluogo stesso.
Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.
Sulle segnalazioni certificate di agibilità saranno effettuati dei controlli a campione, comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.
SANZIONI
La mancata presentazione della domanda nel termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
ONERI
Diritti di segreteria pari a € 60,00 da versare con le seguenti modalità:
- versamento presso la tesoreria comunale BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA agenzia di Conselve;
- versamento tramite bollettino ccp 11351350;
- bonifico bancario IBAN IT 36 R 01030 62542 000000430941.
AGIBILITA' PARZIALE
La segnalazione certificata può essere presentata anche per agibilità parziali, che riguardino:
•singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
•singole unità immobiliari, che sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e completate le parti comunie le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale; In entrambi i casi l’accesso alle unità immobiliari dichiarate agibili dovrà avvenire in piena sicurezza senza commistioni con la parte ancora adibita a cantiere.
EDIFICI NON RESIDENZIALI
In questo caso utilizzare la piattaforma Impresainungiorno.gov.it
DOVE RIVOLGERSI
Presso la sede del comune di Arre, via Roma,94 2° piano - Ufficio Edilizia Privata tel. 049-53.89.008
Normativa di riferimento
•Norme nazionali Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37
•Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311.
•DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
•Legge 5 febbraio 1992 n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
•Legge 9 gennaio 1991 n. 10, Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.
•Legge 26 marzo 1990 n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.
•Legge 9 gennaio 1989 n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
•Legge 28 febbraio 1985 n. 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
•Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
Riferimenti legislativi
(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) Art. 24 (L) - Agibilità (articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti Interventi: •a) nuove costruzioni; •b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; •c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:
•a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
•b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
•c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
•d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
•e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.
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Alla segnalazione certificata di agibilità, dovrà essere allegato:
- certificato di collaudo statico a firma del collaudatore incaricato e come da denuncia di opere in conglomerato cementizio L. 1086/71 e D.P.R. 380/2001;
- relazione a strutture ultimate a firma del direttore dei lavori.
Nel caso in cui l'intervento non fosse stato soggetto al deposito di cui alla L. 1086/71, dovrà essere presentata la dichiarazione di regolare esecuzione sottostante.
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Qualificazione o Prestazione Energetica
Attestato di Qualificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica
Come previsto dal 2° comma dell'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 alla comunicazione di fine lavori o alla presentazione della segnalazione crtificata di agibilità è sufficiente allegare l'Attestato di QUALIFICAZIONE Energetica.
Qualora disponibile, in alternativa all'Attestato di Qualificazione Energetica, potrà essere prodotto l'Attestato di Prestazione Energetica A.P.E., con numeri identificativi relativi alla presentazione nel sito VeNet
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La richiesta, alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata planimetria con individuazione di tutte le unità immobiliari dell'immobile (anche non oggetto di agibilità) e con indicazione dell'accesso dalla pubblica via, dovrà essere presentata all'ufficio protocollo.
La nuova toponomastica dovrà essere ottenuta prima della presentazione dalla segnalazione certificata di agibilità.
La segnalazione certificata di agibilità dovrà riportare correttamente la via e il numero/i civico/i assegnati. Per eventuali informazioni inerenti il servizio è possibile contattare l'Ufficio Anagrafe personalmente, tramite mail o telefonicamente negli orari di apertura dell'Ufficio.
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Fase Preliminare
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Sezione relativa alla carta dei servizi e agli standard di qualità, come indicato all'art. 32, c. 1 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici."
Sezione relativa ai costi contabilizzati, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013
Art.32 - "2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;"
Art.10 - "5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32."
Sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. b) del d.lgs. 33/2013
"2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
...
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente."
Sezione relativa alle liste di attesa, come indicato all'art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013
"6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata."
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»."
Sezione relativa a IBAN e pagamenti informatici, come indicato all'art. 36 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."
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Sezione relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art. 38 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione."
Sezione relativa alla pianificazione e governo del territorio, come indicato all'art. 39 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."
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Esame osservazioni e approvazione variante parziale al PRG ai sensi dell’art. 4 della Lr 55/2012, a seguito attivazione procedura SUAP - Ditta Pantano Carni SpA e Bollettin Alberta per ampliamento edificio produttivo esistente uso macello e lavorazione carni e realizzazione parcheggio e autorimessa.
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Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013
"1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto."
Sezione relativa alle strutture sanitarie private accreditate, come indicato all'art. 41, c. 4 del d.lgs. 33/2013
"4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi."
Sezione relativa a interventi straordinari e di emergenza, come indicato all'art. 42 del d.lgs. 33/2013
"1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari."
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013
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Links
[1] https://www.comune.arre.pd.it/node/76
[2] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/allegato_triennale_trasparenza_arre_2014_2016.pdf
[3] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dgc_07_15_approvaz_piano_trienn_traspar_copia_0.pdf
[4] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dec_02_15_decreto_nomina_responsabile_trasparenza_0.pdf
[5] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/cod_comportamento_0.pdf
[6] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/relazione_illustr_codice_4.pdf
[7] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/131231153522_0001.pdf
[8] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/regolamento_albo_online_odt.odt
[9] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/regolamento_concessione_finanziamenti_0.pdf
[10] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/regolamento_controlli_interni.odt
[11] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/regolamento_controlli_interni_0.odt
[12] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/comune_di_arre_allegato-1-griglia-di-attestazione_2_30.9.13.ods
[13] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/allegato-2-documento-di-attestazione.odt
[14] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/griglia_rilevazione_trasparenza_arre_31.12.2014.ods
[15] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/griglia_di_rilevazione.pdf
[16] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/documento_di_attestazione.pdf
[17] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/scheda_di_sintesi.pdf
[18] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/proclamazione_alla_carica_di_sindaco_0.pdf
[19] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dcc_13-2014-composizione_giunta_e_indirizzi.pdf
[20] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dcc_11-2014-convalida_eletti.pdf
[21] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dcc_18_09.pdf
[22] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dcc_20_09.pdf
[23] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/celegato_martina.odt
[24] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dgc_05_15_struttura_organizz_ente_copia.pdf
[25] mailto:segreteria@comune.arre.pd.it
[26] mailto:arre.pd@legalmailpa.it
[27] mailto:anagrafe@comune.arre.pd.it
[28] mailto:servizisociali@comune.arre.pd.it
[29] mailto:finanze@comune.arre.pd.it
[30] mailto:ragioneria@comune.arre.pd.it
[31] mailto:biblioteca@comune.arre.pd.it
[32] mailto:tecnico@comune.arre.pd.it
[33] mailto:ediliziaprivata@comune.arre.pd.it
[34] mailto:segreteria@comune
[35] mailto:santamargheritadadige.pd@cert.ip-veneto.net
[36] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/cv_norti_marialuisa_marzo_2014.pdf
[37] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/decreto_5_2015.pdf
[38] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dichiarazione_insussistenza.pdf
[39] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/decr_4_2015_nomina_bertaggia.pdf
[40] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/decr_6_2015_rideterminazione.pdf
[41] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/curriculum_vitae_bertaggia_0.pdf
[42] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dichiarazione_art_20_dlgs_39_2013_incompatibilita_inconferibilita.pdf
[43] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/decreto_n_7_15_p_0.pdf
[44] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/cv_andrea_scacchi_formato_eu_luglio_2015.pdf
[45] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_societa_d.lgs_._33_2013.pdf
[46] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_societa_d.lgs_._33_2013_aggiornato_a_dic2013.pdf
[47] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/concessioni_cimiteriali.pdf
[48] http://www.impresainungiorno.gov.it:
[49] https://intranetcst.provincia.padova.it/pubblica.php?MODULO=24&azione=art1c32Web&ente=28006
[50] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/regolamento_concessione_finanziamenti.pdf
[51] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/det_21_2013.pdf
[52] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/det_005_14.pdf
[53] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/tabelle_provvedimenti_art_26.pdf
[54] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/avviso_sue.pdf
[55] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/tariffe_e_prezzi_pubblici_comunali_-_anno_2024.pdf
[56] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/contributo_costruzione_dcc_2_2024.pdf
[57] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/regolamento_edilizio_2020_0.pdf
[58] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/nta_comune_di_arre.pdf
[59] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/PRG_5000_agg2014.pdf
[60] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/PRG_2000_agg2014.pdf
[61] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/rec_comune_di_arre.pdf
[62] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/classificazione_acustica_di_arre-_relazione_tecnica20-06-06.pdf
[63] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/2006_zonizzazione_acustica_10000.pdf
[64] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/2006_zonizzazione_acustica_5000_nord.pdf
[65] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/2006_zonizzazione_acustica_5000_sud.pdf
[66] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dcc_40_2011.pdf
[67] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/regolamento_della_ccvlps.pdf
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[69] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/richiesta_certficato_di_alloggio_agg2015_0.pdf
[70] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/accesso_atti_2017-03-08.pdf
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[72] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/certificato_destinazione_urbanistica.pdf
[73] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/a_dichiarazione_sostitutiva.doc
[74] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/b_dichiarazione_igienico-sanitaria_1.doc
[75] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dichiarazione_di_conformita_barriere_architettoniche.doc
[76] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dichiarazione-rispondenza-e-congruita_0.doc
[77] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/requisiti_acustici_passivi_edifici_residenziali_1.doc
[78] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/valutazione_impiatto_acustico_attivita_produttive_0.doc
[79] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/lavori_in_quota.doc
[80] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dichiarazione_organicomedioannuo_1.doc
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[82] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/richiesta_autorizz_compatt_paesaggistica_0_0.doc
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[84] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/a_dichiarazione_sostitutiva_0.doc
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[86] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/b_dichiarazione_igienico-sanitaria.doc
[87] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dichiarazione-rispondenza-e-congruita.doc
[88] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/valutazione_impiatto_acustico_attivita_produttive.doc
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[90] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/terreroccescavo_autocertificazione_0.pdf
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[93] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/lavori_in_quota_0.doc
[94] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/richiesta_autorizz_compatt_paesaggistica_1.doc
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[96] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/a_dichiarazione_sostitutiva_3.doc
[97] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/b_dichiarazione_igienico-sanitaria_3.doc
[98] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dichiarazione_di_conformita_barriere_architettoniche_1.doc
[99] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dichiarazione-rispondenza-e-congruita_3.doc
[100] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/valutazione_impiatto_acustico_attivita_produttive_1.doc
[101] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/lavori_in_quota_1.doc
[102] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/richiesta_dati_per_durc_agg_4.pdf
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[104] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/terre_e_rocce_da_scavo_dgrv2424-2008_0.doc
[105] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/terreroccescavo_autocertificazione_1.pdf
[106] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/iniziolavori.doc
[107] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/terre_e_rocce_da_scavo_dgrv2424-2008_4.doc
[108] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/terreroccescavo_modello_regione_1.pdf
[109] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/Dichiarazione_OrganicoMedioAnnuo.doc
[110] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/richiesta_dati_per_durc_agg_3.pdf
[111] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/autocertificazione__dpia.doc
[112] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/autocertificazione_vpca.doc
[113] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/segnalazionecertificataagibilita.pdf
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[116] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/stampato_num-civici_0.doc
[117] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/Elenco_Autorizzazioni_Paesaggistiche.pdf
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[119] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/istruzioni_pdc_istr_re.pdf
[120] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/modello_pdc_nre.pdf
[121] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/modello_pdc_re.pdf
[122] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/specifiche.pdf
[123] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dgrv_827_12_1.pdf
[124] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dgrv_827_12__all._a.pdf
[125] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/1_allc_dgr.doc
[126] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dgrv_827_12_all_d.pdf
[127] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/modellodomandacomune.doc
[128] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/d.g.c.8_2021.pdf
[129] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/allegato_a_documento_preliminare.pdf
[130] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/allegato_b_vas_rapporto_ambientale_preliminare.pdf
[131] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_debiti_dl_35_2013.pdf
[132] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dcc_00_14_delibera_adozionepiste_ciclabili-1_revutc.doc
[133] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/1_relazione_illustrativa_0.pdf
[134] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/2_docum_fotografica.1-5_0.pdf
[135] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/2_docum_fotografica.6-10.pdf
[136] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/2_docum_fotografica.11-13.pdf
[137] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/3_estratto_prg_vigente.pdf
[138] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/4_estratto_prg_modificato.pdf
[139] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dcc_00_14_proposta_variante_prg_08_10_2014.pdf
[140] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/verbale_conferenza_istruttoria_11_07_2014.pdf
[141] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/verbale_conferenza_istruttoria_29_07_2014.pdf
[142] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/verbale_conferenza_decisoria_08_08_2014.pdf
[143] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/modello_istanza_al_responsabile_della_trasparenza.pdf
[144] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dgc_06_15_approvaz_piano_trienn_anticorruz_copia.pdf
[145] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/dec_01_15_decreto_nomina_responsabile_prevenzione_corruzione.pdf
[146] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_art_23_determinazioni_area_affari_generali.odt
[147] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_art_23_determinazioni_area_affari_generali.doc
[148] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_art_23_determine_1_sem_2013_area_serv_finanziario.pdf
[149] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_det_1deg_semestre_2013_uff_tec.pdf
[150] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_det_utc_2_semestre_0.pdf
[151] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_art_23_det_area_aagg_2_sem.odt
[152] https://www.comune.arre.pd.it/sites/comune.arre.pd.it/files/elenco_art_23_det_area_aagg_2014.odt